(ANSA) – ROMA, 24 OTT – Nessuna sospensione cautelare della deliberazione con la quale nel luglio scorso l’Assemblea Capitolina ha integrato il "Nuovo Regolamento di Polizia Urbana" di Roma Capitale aggiungendo alcune specificazioni in tema di incolumità, quiete e sicurezza pubblica. L’ha deciso con ordinanza il Tar del Lazio respingendo le richieste avanzate da alcune aziende pirotecniche molto critiche sulle nuove regole che limitano i ‘botti’. Il Regolamento, così come integrato, prevede che: "al fine di tutelare sull’intero territorio comunale l’incolumità, la quiete e la sicurezza pubblica, gli animali domestici e selvatici, nonché prevenire danni al patrimonio artistico, culturale, ambientale e ai beni dei privati anche per il rischio di incendio connesso all’uso di sostanze esplosive o sprigionanti fiamme, è vietato su tutto il territorio comunale, nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio, il possesso e l’uso, a qualsiasi titolo di fuochi d’artificio"; e che periodicamente Roma Capitale, in collaborazione con le Forze dell’Ordine e le Associazioni per la tutela degli animali, organizza campagne informative circa le conseguenze dell’utilizzo dei fuochi d’artificio e iniziative di sensibilizzazione rivolte alle scuole di ogni ordine e grado. Il Tar, impregiudicata ogni valutazione da effettuarsi in sede di giudizio di merito, ha ritenuto che "l’istanza cautelare non risulti prima facie assistita dal prescritto requisito del periculum in mora, in ragione dell’ambito temporale comunque ristretto del divieto contestato e del numero circoscritto di prodotti pirotecnici a cui esso si riferisce". In più, i giudici hanno anche ritenuto che "l’istanza cautelare non sia meritevole di positiva valutazione, dovendosi, peraltro, considerare il danno prospettato dalle ricorrenti comunque recessivo, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, rispetto al prioritario interesse pubblico (sotteso all’adozione del contestato atto) alla salvaguardia dell’incolumità e della salute pubblica e privata". (ANSA).






