“Mancano presupposti e nuove prove decisive per una revisione del caso. Non ravviso la sussistenza dei presupposti necessari per la proposizione di una istanza di revisione”. La Procura generale di Milano ha trasmesso alla Corte d’Appello di Brescia la proposta di revisione del processo firmata dal sostituto procuratore generale Cuno Tarfusser. La procuratrice generale Francesca Nanni ha però depositato anche un parere ai giudici bresciani nel quale spiega che l’istanza è a suo giudizio “inammissibile perché redatta da un soggetto non legittimato”, e “infondata nel merito perché mancano presupposti e nuove prove decisive per una revisione del caso”.
La procuratrice Nanni ha redatto la relazione in cui indica la richiesta di Tarfusser come “inammissibile” con l’avvocato generale Lucilla Tontodonati. Nel documento, la procura generale spiega di aver analizzato i sette documenti allegati da Tarfusser, comprese le nuove consulenze della difesa, “senza ritenere la sussistenza di nuove prove”.
La relazione
“Le consulenze si basano sull’analisi di atti, parte facenti parte del fascicolo processuale, rivisitati o addirittura oggetto di decodificazione e di nuove successive trascrizioni autonomamente effettuate con personali tecniche e comunque aventi ad oggetto conversazioni parziali, considerate ed interpretate estrapolandole dal contesto complessivo del corposo materiale probatorio acquisito”, si legge nella relazione.
Sul fronte delle valutazioni sulle condizioni cognitive e psichiche dei condannati, scrive la procura generale di Milano “sono operate da quel che appare dalla lettura delle consulenze senza l’esame diretto delle persone dei condannati”.
“Non si spiega – scrive ancora la procura generale di Milano – come possano conciliarsi le conclusioni della consulenza sulle pretese false confessioni dei condannati con il fatto che loro stessi hanno riferito particolari non solo ignoti alla stampa e alcuni confliggenti con le stesse ipotesi iniziali degli inquirenti e con una dovizia di particolari risultati poi compatibili con le risultanze oggettive”.
“Tutte e tre le nuove consulenze della difesa – conclude il documento – consistono a mio parere in diverse valutazioni di prove ed elementi già conosciuti ed esaminati nel corso del giudizio. Né quelle che vengono indicate come intercettazioni mai trascritte risulterebbero in alcun modo determinanti”. “Quel che appare – è la conclusione – sono ricostruzioni alternative e ipotetiche dei fatti analoghe, se non identiche, a quelle già ripetutamente assunte dalle difese”.