(ANSA) – BOLOGNA, 03 SET – La multa per eccesso di velocità è valida anche quando rilevata da autovelox solo "approvati" dal ministero dei Trasporti, senza necessità che siano anche "omologati". Lo ha stabilito il tribunale di Bologna con una sentenza della giudice Alessandra Cardarelli che ha rigettato l’appello di un cittadino che contestava una multa ricevuta – perché andava a 67 chilometri orari su un tratto con limite di 50 – sostenendo l’invalidità del verbale perché l’autovelox non era omologato, ma solo approvato. La giudice riconosce in materia l’esistenza di due orientamenti – l’equipollenza tra approvazione e omologazione o invece la necessità di distinguere i due procedimenti, come stabilito dalla recente sentenza di Cassazione, 10505/2024 – e con la sentenza propende per il primo, in contrasto con la Suprema Corte. Per la giudice infatti l’articolo 142 del Codice della Strada va interpretato insieme all’art. 201 del Codice che espressamente prevede l’utilizzo di apparecchiature "omologate ovvero approvate", sottolineando poi come il legislatore abbia voluto attribuire la stessa efficacia ai due tipi di procedimento. Nella sentenza si stabilisce tra l’altro che anche laddove si accettasse la distinzione tra i due procedimenti, il conducente deve comunque provare il malfunzionamento dell’apparecchio o contestare specificamente i fatti rilevati. In questo caso invece, rileva la giudice, l’appellante non ha mai messo in dubbio la corretta funzionalità dello strumento, né contestato di aver percorso il tratto di strada in questione o di aver proceduto alla velocità rilevata. (ANSA).