Consulta boccia legge E-R su affitti brevi, ‘ma giusto limitare overtourism’

Accolto il ricorso della presidenza del Consiglio

(ANSA) – ROMA, 09 OTT – Giusto limitare l’overtourism, ma la legge in materia di affitti brevi varata lo scorso anno dall’Emilia Romagna è sproporzionata rispetto all’obiettivo che persegue. Così la Corte Costituzionale in una sentenza depositata oggi che ha accolto il ricorso proposto dal presidente del Consiglio dei ministri contro gli articoli 4 e 5 della legge della Regione Emilia-Romagna numero 10 del 2025 (Disciplina degli immobili destinati a locazione breve in Emilia-Romagna). "La prima norma – rileva il comunicato della Consulta – individuava, nell’ambito della categoria funzionale turistico-ricettiva, la specifica destinazione d’uso urbanistica denominata locazione breve, assoggettando quindi a titolo edilizio il mutamento d’uso di un’unità immobiliare da diversa categoria funzionale verso la destinazione locazione breve. La seconda norma prevedeva che i comuni potessero individuare, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, ambiti determinati del territorio comunale nei quali l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve era subordinato all’osservanza di specifiche condizioni". Palazzo Chigi sosteneva che le norme determinassero "una distorsione della concorrenza fra i gestori di locazioni brevi, unici destinatari della disciplina restrittiva in esame, e i gestori di strutture ricettive turistiche differenti, fra le quali quelle extra-alberghiere. Il nuovo accatastamento rappresenterebbe "un impedimento di fatto" per il gestore di locazione breve e una restrizione del mercato. Il presupposto della censura, si legge nella sentenza, "è corretto". La Corte ha sottoposto le norme impugnate a un test di proporzionalità, ritenendo che lo scopo perseguito (la limitazione dell’overtourism) sia meritevole di protezione, ma che l’articolo 4 sia sproporzionato rispetto a quel fine, in quanto valevole per l’intero territorio regionale. Inoltre, l’articolo 4 determina una disparità irragionevole fra i gestori di locazioni turistiche e i gestori di strutture ricettive extra-alberghiere, in quanto l’obbligo di passaggio dalla destinazione residenziale alla categoria turistico-ricettiva grava solo sui primi, benché le locazioni turistiche possano essere anche sporadiche, mentre le strutture extra-alberghiere devono essere gestite in forma imprenditoriale". Quanto all’articolo 5, la Corte – conclude il comunicato – "ha rilevato che il vizio accertato con riferimento all’articolo 4 si riflette sull’articolo 5, che è volto a regolare l’ ‘insediamento dell’uso locazione breve’, cioè della nuova destinazione d’uso introdotta dall’articolo 4.". (ANSA).

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